Ecobonus 2018: ecco come funziona la detrazione fiscale Irpef risparmio energetico con spese detraibili al 50 per cento per infissi e serramenti.

SERRAMENTI

E’ AGEVOLABILE LA SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI, DELIMITANTI IL VOLUME RISCALDATO VERSO L’ESTERNO E VERSO VANI NON RISCALDATI CHE RISPETTANO I REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA U, (W/m2K), RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Detrazione Fiscale per Serramenti
Detrazione Fiscale per Serramenti

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:
sostengono le spese di riqualificazione energetica;
– posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
E’ possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito (1).

PER QUALI EDIFICI:

alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.24
(http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf);

ENTITA’ DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018 (2);
per un limite massimo di spesa ammissibile di 60.000 € per unità immobiliare (3)

REQUISITI DELL’INTERVENTO

REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

– l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
– deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
– deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

SPESE AMMISSIBILI:

fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, ove richiesto.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA:

Scheda descrittiva dell’intervento, trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere(4) o come da dichiarazione di conformità:
nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano tale scheda può anche essere redatta dal singolo utente;
– in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la scheda deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato;

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:

di tipo tecnico:
– asseverazione redatta da un tecnico abilitato (5),che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.
Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore (o assemblatore o installatore) di detti elementi, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti;
originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
schede tecniche dei materiali e dei componenti.
di tipo amministrativo:
fatture relative alle spese sostenute;
ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/serramenti.pdf

(1) Per maggiori approfondimenti si rimanda al “Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.08.2017”
(2) Per le spese sostenute fino al 31.12.2017 si applica il 65%
(3) Se l’intervento è eseguito contestualmente a un intervento di coibentazione, la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.
(4) La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.43 e si seguano le procedure in essa riportate.
(5) In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
– sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

 

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